Il docente precario ha pieno diritto a godere “della indennità sostitutiva delle ferie non fruite, comprensiva delle festività soppresse non fruite”: a deciderlo è stato il tribunale del lavoro di Firenze rispondendo in questo modo al ricorso di un docente precario di scuola superiore, assistito dai legali Anief, poiché negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 aveva “maturato un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale”. Secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito, invece, l’insegnante aveva “interamente usufruito delle ferie spettanti durante il periodo di sospensione delle lezioni, concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso”.
Il giudice, dopo avere esaminato il caso, la normativa e la giurisprudenza, ha rilevato nella sentenza che “nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni. Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi comunitari, solo ove l’amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia altresì invitato ad esercitarlo”. Oltre al risarcimento per le ferie non godute, pari a circa 1.000 euro, il giudice ha stabilito che il ministero è tenuto anche “al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “le ferie sono un diritto del lavoratore e non possono volatizzarsi con il termine del contratto. Se non sono state utilizzate, vano pagate. Anche la Cassazione ha spiegato i motivi per cui i contratti al 30 giugno devono essere monetizzate. E pure la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa con tre sentenze del 6 novembre 2018. Il parere della Ragioneria Territoriale dello Stato, secondo cui tutti i giorni in cui non si svolgono le lezioni sarebbero da considerare automaticamente giorni di ferie sembrano non reggere più. Invitiamo i tanti supplenti privato del diritto a vedersi pagare le ferie non fruire ad aderire alla nuova campagna di adesioni al ricorso gratuito Anief per rivendicare le ferie non fruite nell’ultimo decennio”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FIRENZE
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarato che il ricorrente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute nell’a.s. 2017/2018 e 2018/2019 nei termini di cui in motivazione, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento a favore del medesimo ricorrente della somma di € 997,76, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna altresì il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 258,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi,Walter Miceli e Simona Fabbrini, dichiaratisi antistatari. Sentenza pronunciata all’esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. Firenze, 27 luglio 2023
LE ALTRE SENTENZE RECENTI
Alla tesi Anief – unico sindacato a sostenere con forza che il periodo dopo il termine delle lezioni non può e non deve essere scorporato automaticamente dai giorni di ferie non monetizzabili per i precari - ha aderito recentemente anche la Corte d'Appello di Perugia su ricorso patrocinato dai legali del giovane sindacato Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, confermando anche che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato formalmente e per iscritto dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e anche all'indennità sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav. n. 1268/2022). I tribunali, come quello di Firenze, che ha assegnato quasi 2.900 euro di risarcimento ad docente che ha presentato ricorso con i legali Anief, stanno seguendo questa linea.
COME SI PRESENTA RICORSO PER MONETIZZARE LE FERIE NON FRUITE
“Il ministero dell'Istruzione, la RTS e le scuole – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – hanno sempre trascurato che la normativa interna di riferimento deve essere interpretata in modo conforme al diritto Europeo (art. 7 della direttiva 2003/88/CE) e ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018. Per questo motivo il nostro sindacato non ha mai sposato le interpretazioni date da tante voci, anche autorevoli, negli ultimi anni e con forza ribadisce a ragione che il personale docente con contratti al 30 giugno mantiene per 10 anni il diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste e non fruite. Ciò significa che tutti i docenti assunti con contratto al 30 giugno negli ultimi dieci anni (il termine di prescrizione, infatti, è decennale) possono rivendicare l’indennità sostitutiva delle ferie non espressamente richieste e non fruite dopo il termine delle lezioni”.
Il sindacato Anief invita, pertanto, i lavoratori della scuola che si sono visti sottrarre giorni di ferie ad aderire alla nuova campagna di adesione allo specifico ricorso completamente gratuito: l’obiettivo, fondato, è quello di ripristinare il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite da tutto il personale precario che ha svolto servizio nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso gratuito promosso dall'Anief, cliccare qui.
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